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D.P.R. 11/07/1980 n. 753

Decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980 n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

- Vista la legge 6 dicembre 1978 n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

- Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978 n. 835;

- Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, e successive integrazioni;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 1980;

- Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

emana il seguente decreto: Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all’art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912 n. 1447. Nel presente decreto con il termine «ferrovie» si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione «ferrovie in concessione » sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se con cernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni. Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle Ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle Ferrovie dello Stato. Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla «F.S.» è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla «M.C.T.C.» la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2 In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell’ambito e nei limiti dell’attuale organizzazione, con propri decreti dal Ministro dei trasporti. In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti norme agli uffici di cui al comma precedente competa il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, quale presupposto per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni od agli enti locali territoriali, il relativo provvedimento deve essere adottato nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta

Art. 3 L’esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali secondo le rispettive attribuzioni. Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali. Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l’autorizzazione di cui al primo comma è punito con l’ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l’arresto fino a due mesi. Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l’autorizzazio ne di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentesi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.

Art. 4 Nessuna ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonché dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato. Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C. Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L.1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi. Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne vari il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, è punito con l’ammenda da lire 200.000 a lire 600.000, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 5 L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità. All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse. Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all’uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 5 gennaio 1971 n. 1086, nonché, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommessa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore. Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma nonchè la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonché i controlli sulla qualità e sull’assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati. Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonché dal materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall’art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912 n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895 n. 350 e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall’apertura all’esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi. Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltrechè in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l’autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell’esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato. Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relati- ve disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.

Art. 6 Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.

Art. 7 Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio. Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni. Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 1° febbraio 1978 n. 30 interessanti la sicurezza dell'esercizio. Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali, il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo, fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.

Art. 8 Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.

 

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